Statuto
TITOLO I: Denominazione, sede e scopo
Art. 1: Denominazione
Sulla base degli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana e degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile è costituita una Associazione che assume la denominazione “Articolo 2 ETS”.
Art. 2: Sede
Essa ha sede nel territorio del Comune di Monteforte Irpino (AV).
Il Consiglio di amministrazione può aprire sedi secondarie, succursali e rappresentanze.
L’Assemblea ordinaria può deliberare il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell’ambito dello stesso comune.
Le variazioni di sede al di fuori del territorio del comune, costituiscono modifica di questo Statuto.
Art. 3: Scopo
L’Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di svolgere le attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1, lett. w), del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in particolare la tutela dei diritti di cui all’art. 2 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e di cui al Titolo VI del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nonché dei diritti dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, di contribuenti e dei cittadini, previsti da qualsiasi altra norma di legge.
Potrà, inoltre, occuparsi della tutela dei diritti degli animali ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
L’Associazione, pertanto, si prefigge le seguenti finalità:
- tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori, degli utenti, dei risparmiatori, dei contribuenti e dei cittadini;
- migliorare la qualità della vita dei medesimi;
- promuovere lo sviluppo della cultura consumeristica e dell’educazione ad un consumo sostenibile e ambientalmente compatibile;
- tutela dei diritti degli animali.
In tale prospettiva si batte per il diritto alla tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza, per il diritto alla tutela degli interessi economici dei consumatori ed utenti, per il diritto di questi ad essere informati, rappresentati ed ascoltati, per il diritto ad ottenere le migliori condizioni di consumo, di utenza, di risparmio, di finanziamento, di soggettività fiscale e di qualità ambientale.
L’Associazione si propone di tutelare e rappresentare i diritti civili e gli interessi dei consumatori e degli utenti, in particolare, riconosce come fondamentali diritti civili dei consumatori e degli utenti anche in qualità di risparmiatori:
– il diritto alla sicurezza e all’integrità fisica e psichica;
– il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi;
– il diritto a ricevere un’informazione adeguata e una pubblicità corretta;
– il diritto a ricevere un’adeguata formazione ed educazione al consumo;
– il diritto a poter esercitare una libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
– il diritto di essere rappresentati;
– il diritto al risarcimento dei danni subiti;
– il diritto allo sviluppo sostenibile e ad un ambiente sano;
– il diritto alla tutela economica, del risparmio e della conservazione del proprio patrimonio;
– il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali;
– il diritto alla tutela dai reati contro: la pubblica amministrazione, l’incolumità pubblica, l’ambiente, l’economia pubblica, l’industria, il commercio, il sentimento per gli animali, la persona e il patrimonio.
Per attuare la tutela dei diritti di cui al capoverso precedente, l’Associazione potrà rivolgersi all’Autorità Amministrativa e/o proporre ricorsi amministrativi e/o rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Civile, Penale o Amministrativa, in proprio o per conto di singoli. In particolare in sede penale potrà agire in proprio o, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e ss. del c.p.p., quale ente esponenziale e/o costituirsi parte civile.
Al fine di conseguire il proprio scopo, l’Associazione potrà:
– attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni o consorziarsi con Enti Pubblici e privati;
– esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento.
L’individuazione delle anzidette attività di natura commerciale per autofinanziamento, rientra tra le competenze del Consiglio di amministrazione.
In ogni caso si dovranno osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, persegue finalità d’interesse generale ed altruistiche ad esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.
L’Associazione non è: un partito politico, un sindacato, un’associazione di datori di lavoro, un’associazione professionale e di categoria, un’associazione che abbia come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.
TITOLO II: Patrimonio ed esercizi sociali
Art. 4: Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dai beni mobili ed immobili, proventi, elargizioni, contribuzioni ed erogazioni che perverranno all’Associazione a qualsiasi titolo;
– dalle quote associative secondo quanto infra stabilito;
– da ogni altra entrata derivante dall’attività dell’Associazione e dai redditi del medesimo detto patrimonio.
Il Consiglio di amministrazione annualmente e contestualmente fissa la quota di adesione da versare al momento dell’ammissione e la quota annuale.
L’associato può essere chiamato, dal Consiglio di amministrazione, a versare un contributo speciale per quelle attività svolte a suo esclusivo vantaggio e/o a rimborsarne i costi di diretta imputazione.
È, comunque, facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori di qualsiasi entità rispetto a quelli originari. Il patrimonio iniziale è costituito dai versamenti dei fondatori.
Art. 5 Esercizio Sociale
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di amministrazione deve predisporre il bilancio di esercizio, redatto in conformità degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e presentarlo all’Assemblea. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’eventuale non approvazione del bilancio per assemblea deserta non comporta in alcun modo responsabilità degli organi amministrativi e di gestione, fermo restando il rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, della normativa amministrativa e\o fiscale.
TITOLO III: Associati, categorie e rapporto associativo
Art. 6 Associati diritti e doveri
Il numero degli associati è illimitato. Ferme le competenze in materia di ammissione degli organi amministrativi e di gestione di cui più avanti, sono associati dell’Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, i quali potranno assumere la qualità di:
associati fondatori;
associati ordinari;
associati onorari.
Sono ASSOCIATI FONDATORI coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione stessa.
Ad essi spetta:
– il diritto di intervento e voto nell’Assemblea;
– il diritto all’elettorato passivo nell’organo di amministrazione, nel quale devono rivestire cariche in misura minima di 1 (uno);
– tutti i diritti infra attribuiti agli associati ordinari.
Sono ASSOCIATI ORDINARI coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza e collaborano all’attività dell’Ente secondo quanto infra. Ai medesimi competono i seguenti diritti:
– di pronunciarsi sul diniego all’ingresso nell’associazione di associati di qualsiasi categoria espresso dall’organo amministrativo, con efficacia vincolante sullo stesso;
– di approvare gli argomenti ed il parterre dei relatori delle iniziative convegnistiche e seminariali dell’associazione;
– di approvare ogni iniziativa economica che comporti un impegno di spesa non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero);
– il diritto di intervento e voto nell’Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi;
– il diritto all’elettorato attivo per gli organi di amministrazione e gestione e passivo nella sola misura di un componente l’organo di amministrazione e gestione;
– il diritto di fissare le linee di politica generale dell’associazione e di autorizzare, a maggioranza di quelli che vengono eletti negli organi di amministrazione e controllo, la stipula di convenzioni con enti pubblici, locali e non.
Sono ASSOCIATI ONORARI dell’Associazione le persone fisiche e gli enti collettivi, sia pubblici che privati, con o senza personalità giuridica, che hanno acquistato benemerenza, anche per l’attività di collaborazione e per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione.
Agli associati onorari sono riservati gli stessi diritti che competono ai fondatori. Essi, inoltre, non sono tenuti al versamento di contributi iniziali o periodici.
Gli associati onorari costituiti da enti collettivi esercitano i diritti associativi a mezzo del loro legale rappresentante o di un suo delegato.
Art. 7 Ammissione di nuovi associati
Gli aspiranti ASSOCIATI ORDINARI presentano, per iscritto, domanda di ammissione al Consiglio di amministrazione che decide sull’ammissione entro giorni trenta dalla domanda.
La relativa delibera deve sempre essere motivata e contro di essa si può ricorrere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, all’Assemblea.
Contestualmente all’ammissione deve essere versata la quota di adesione all’uopo determinata dal Consiglio di amministrazione.
Gli ASSOCIATI ONORARI vengono ammessi con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, su proposta del Presidente dell’Assemblea, dell’intero organo amministrativo o di ciascuno dei componenti di quest’ultimo.
Ai fini dell’esercizio da parte degli associati dei diritti di cui a questo Statuto, della trasparenza dei rapporti tra associato ed associazione, nonché della conservazione dei dati nei libri che questo statuto prevede e\o prevederà, ciascun associato dovrà trasmettere al momento dell’adesione e\o al momento dell’eventuale cambiamento, con la massima tempestività, il proprio indirizzo di posta elettronica (d’ora in avanti Posta elettronica ordinaria) al quale e dal quale perverranno tutte le comunicazioni dell’associazione che si intenderanno pervenute e\o spedite alla data indicata dai normali rapporti di spedizione e\o ricezione comunemente diffusi per i programmi di posta elettronica in sistema ed ambiente Windows PC, o Safari MAC. A sua volta l’associazione si munirà di un indirizzo di Posta elettronica ordinaria che comunicherà ai propri associati. Con le medesime modalità di convocazione delle assemblee di cui infra dovranno essere comunicati i cambi degli indirizzi di posta elettronica. Nel Libro degli associati verrà annotato, a cura dell’organo di gestione, l’indirizzo comunicato dall’associato per la ricezione di tutte le comunicazioni concernenti la vita associativa.
Art. 8 Partecipazione
La partecipazione associativa è a tempo indeterminato.
Sono salvi i casi di recesso nonché la facoltà di esclusione di cui infra. L’esercizio dei diritti sociali e la partecipazione alle attività dell’Associazione sono subordinati al pagamento delle quote associative, secondo quanto previsto dal Consiglio di amministrazione.
Art. 9 Doveri della generalità degli associati
Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
Tutti gli associati, salvo quelli onorari, sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività e la, eventuale, quota straordinaria. La prima, fissata con delibera del Consiglio di amministrazione deve essere versata entro il 28 febbraio di ciascun anno. Entrambe, in ogni caso, non potranno mai essere restituite.
Art. 10 Intrasmissibilità
La partecipazione associativa non è trasmissibile a terzi né per atto tra vivi, né a causa di morte a nessun titolo.
Art. 11 Perdita della qualità di associato
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Il recesso è libero e va comunicato con raccomandata a/r presso la sede sociale. Ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima e non esclude l’obbligo del recedente di corrispondere i contributi deliberati per l’esercizio in cui il recesso è stato esercitato.
L’esclusione può essere deliberata dall’organo amministrativo giusta quanto infra.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza, nei confronti dell’associato:
– che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
– che svolga attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
– che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche non patrimoniali, all’Associazione;
– che sia moroso nel versamento della quota annuale o dei contributi speciali o della quota straordinaria;
– che abbia compiuto qualsiasi altro atto che possa essere motivo di esclusione ai sensi di legge.
L’esclusione verrà dichiarata dall’organo amministrativo con provvedimento motivato e notificato al socio a mezzo raccomandata a/r ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento. È fermo il diritto di impugnare di cui all’articolo 24 c.c.
L’esclusione non comporta il venir meno dell’obbligo dell’escluso di corrispondere i contributi deliberati per l’esercizio in cui recesso è stato deliberato.
TITOLO III: Organi
Art. 12 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio di amministrazione (che in quest’atto può essere indifferentemente indicato in lettere maiuscole, minuscole e\o anche come “organo di amministrazione” e\o anche come “organo di gestione” ed in entrambi gli ultimi casi indicati indifferentemente in lettere minuscole e\o maiuscole), il Presidente(in quest’atto anche indicato, indifferentemente, come “Presidente dell’Associazione” o “Presidente del Consiglio di amministrazione”), l’Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti.
TITOLO IV: L’Assemblea
Art. 13 Assemblea
Il consesso di tutti gli associati fondatori, ordinari ed onorari, i primi due purché in regola con i versamenti di cui in precedenza, si riunisce nell’organo deliberativo detto Assemblea.
Essa è organismo sovrano dell’Associazione.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante comunicazione all’associato che abbia prova di avvenuta ricezione almeno sette giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione, quest’ultima da stabilire in un giorno successivo a quello di prima convocazione.
L’Assemblea ordinaria:
– nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approva il bilancio di esercizio;
– delibera sul versamento di quote straordinarie;
– ammette l’ingresso nell’associazione dei soci onorari;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione o dal Presidente.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio (entro il 30 aprile). L’Assemblea si riunisce inoltre tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno il 20% (venti per cento) degli associati.
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare su:
a) le modificazioni dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto;
b) lo scioglimento dell’Associazione, dettando le regole per la liquidazione con nomina di un liquidatore e adottando i provvedimenti concernenti l’eventuale devoluzione del patrimonio residuo conformemente alle disposizioni di legge vigenti e di quanto stabilito al riguardo dal presente Statuto;
c) la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione.
Per i quorum costitutivi e deliberativi si rinvia all’art. 21 c.c.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni e minorenni secondo il principio del voto singolo.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal consigliere presente con maggiore anzianità d’iscrizione e, in caso di parità, dal più anziano di età.
La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
È ammessa la rappresentanza in Assemblea purché:
a) il rappresentante sia un associato anche se componente il consiglio di amministrazione e salvo che nella delibera de qua ricorra un’ipotesi di conflitto di interessi;
b) sia munito d’idonea delega scritta che verrà ritirata dal Presidente e conservata agli atti dell’Associazione.
Ciascun delegato non può avere più di 3 (tre) deleghe, 5 (cinque) nel caso previsto dall’art. 24, comma 3, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. È ammesso l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero
l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
TITOLO V: Il Consiglio di Amministrazione
Art. 14 Il Consiglio di amministrazione
L’Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri eletti dall’Assemblea tra gli associati, fatta salva la riserva di cui all’art. 6 del presente Statuto.
Possono ricoprire cariche sociali solo gli associati in regola con il pagamento delle quote associative. Si applica l’art. 2382 c.c.
Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo interno il Presidente, il quale è anche presidente dell’Associazione.
In caso di dimissioni, morte o decadenza di un singolo Consigliere, gli altri provvederanno all’unanimità alla sua sostituzione. Indi l’Assemblea, che dovrà all’uopo essere convocata entro e non oltre giorni 45 (quarantacinque) dalla cooptazione, provvederà alla ratifica della stessa, ovvero alla nomina del sostituto del cooptato.
In caso di disaccordo tra i Consiglieri superstiti, ovvero di revoca, la competenza alla nomina del nuovo Consigliere spetta sempre e comunque all’Assemblea nei modi e termini di cui in precedenza.
In caso di cessazione per qualunque causa della maggioranza del Consiglio di amministrazione, s’intende decaduto l’intero consiglio, ancorché ai consiglieri per i quali non si sia verificata la cessazione competano, in regime di prorogatio, il potere ed il dovere di compiere tutti gli atti indifferibili di ordinaria amministrazione e di convocare l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali o per lo scioglimento dell’ente.
Art. 15 Attività del Consiglio
Il Consiglio di amministrazione provvede:
– alla gestione dell’Associazione con facoltà di compiere ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– alla redazione del bilancio di esercizio;
– alla determinazione dell’ammontare delle quote associative iniziale ed annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno;
– alla redazione degli eventuali regolamenti, eccezione fatta per il regolamento dei lavori assembleari che compete all’Assemblea;
– al compimento di tutti gli atti non riservati dal presente Statuto o dalla legge all’Assemblea od al Presidente.
Il Consiglio di amministrazione, ove ritenuto opportuno, può delegare in modo specifico al Presidente uno dei suoi poteri o una categoria dei suoi poteri di ordinaria amministrazione.
Art. 16 Riunioni
Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero che due dei suoi membri ne facciano richiesta scritta.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo Posta elettronica ordinaria contenente l’ordine del giorno, da inviarsi almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
La riunione consiliare è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, in mancanza dal consigliere presente con maggiore anzianità d’iscrizione e, in caso di parità, dal più anziano di età. Delle riunioni e delle deliberazioni verrà redatto processo verbale, in apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio delibera sempre a maggioranza assoluta dei suoi membri. Nel caso in cui uno dei membri non partecipi alle riunioni consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo, dovrà ritenersi automaticamente decaduto.
In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.
TITOLO VI: Presidente
Art. 17 Presidente
Il Presidente, che viene eletto in seno al Consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza processuale e sostanziale e la firma legale dell’Associazione. Questi può conferire procure speciali per singoli atti.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio di amministrazione, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Nei casi di necessità ed urgenza può compiere gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione salvo ratifica di quest’ultimo.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal consigliere con maggiore anzianità d’iscrizione e, in caso di parità, dal più anziano di età.
Art. 18 Controllo e revisione legale dei conti
L’Organo di controllo e/o il Revisore legale dei conti sono nominati quando obbligatorio per legge.
TITOLO VII: Libri dell’Associazione, esercizi sociali, bilanci, avanzi di
gestione
Art. 19 Libri
Oltre ai libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i Libri verbali delle adunanze e delibere Assembleari e adunanze e delibere del Consiglio di amministrazione; il Libro degli Associati.
Detti Libri sono visionabili da tutti gli associati ed organi; le copie sono fatte dall’Associazione a spese del richiedente.
Art. 20 Esercizi sociali e bilanci
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio di amministrazione è convocato per la predisposizione del bilancio di esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
È fatto espresso divieto di distribuzione anche in modo indiretto di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitale durante la vita dell’Associazione, salvi i casi di legge.
Utili ed avanzi gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
Art. 21 Pubblicità e trasparenza degli atti sociali
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio di amministrazione, Associati), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci annuali.
Tali documenti sociali, conservati, presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione; chi desidera avere copia di tali documenti dovrà farsi carico delle relative spese.
TITOLO VIII: Scioglimento
Art. 22 Cause di scioglimento
L’Associazione si scioglie:
– per il venir meno di tutti gli associati;
– per l’impossibilità del perseguimento dello scopo sociale;
– per delibera dell’Assemblea straordinaria;
– per l’impossibilità di costituzione, rinnovazione e/o funzionamento dell’Assemblea e/o dell’organo amministrativo.
L’Associazione avrà durata illimitata.
Art. 23 Liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione saranno nominati i liquidatori, scelti tra gli associati in numero di uno o tre. Si procederà alla liquidazione dell’Ente secondo quanto sopra previsto e secondo le norme di legge. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti nel rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge.
Art. 24 Norma finale Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, del Libro I del Codice Civile e delle vigenti, tempo per tempo, leggi applicabili.